Interrogazione

 



Al Presidente del Consiglio Provinciale

BOLZANO

 


Interrogazione: Gara di appalto e conseguente assegnazione della fornitura relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei climatizzatori delle stazioni di misura della qualità dell’aria e fornitura di n.9 nuovi climatizzatori

Siamo venuti a conoscenza che, per la gara in oggetto, i lavori e la fornitura delle nuove apparecchiature sarebbero stati assegnati. Ci sarebbero dei dubbi, francamente legittimi, sul fatto che la ditta assegnataria abbia adempiuto in pieno agli obbligatori requisiti di capitolato. Nello specifico, al comma 16 dell’art.2.5, dove si premette che “i climatizzatori dovranno essere sostituiti con unità aggiornate e con le seguenti caratteristiche minime:”, sarebbe previsto, fra il resto, che gli stessi comprendano:”unità di ricambio d’aria indipendente dall’unità esterna”. Ora, preso atto che i climatizzatori sono composti da due unità, una esterna e l’altra interna, quando si chiede l’indipendenza dall’unità esterna per il ricambio dell’aria si affronta il caso in cui la parte esterna, che in alcune fasi di funzionamento del climatizzatore risulta spenta, lasci che la fase del ricambio dell’aria continui comunque a funzionare perché è collegata all’unità interna. Non certamente si potrebbe considerare rispondente al capitolato l’applicazione di un ricambio d’aria assolutamente estraneo e scollegato dalla macchina, che non sia parte integrante della stessa, che non sia della stessa marca del climatizzatore e che preveda dei comandi ausiliari a quelli dati in dotazione per il funzionamento del climatizzatore. Si richiederebbe invece che il ricambio dell’aria funzioni quindi indipendentemente dall’unità esterna ma che sia comandato dallo stesso telecomando del climatizzatore, che sia della stessa ditta che fornisce il climatizzatore, in quanto, proprio perché espressamente richiesto dal capitolato, ne è parte integrante. L’art. 2.5, dopo l’elencazione delle caratteristiche delle apparecchiature, raccomanda: “Le offerte che propongono nuovi climatizzatori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle sopra elencate saranno escluse dalla gara.” Starebbe a significare che anche il comma 16 deve essere rispettato e quindi il ricambio dell’aria deve essere parte integrante del condizionatore e non un corpo separato dallo stesso. A margine di questa disquisizione se si fosse voluto introdurre un climatizzatore che non prevedesse al suo interno il ricambio dell’aria, sarebbe bastato non imporlo come caratteristica intrinseca della macchina richiesta e lo si poteva richiedere a parte come fornitura accessoria e non integrata. In questo caso avremmo magari potuto avere un numero maggiore di aziende che partecipavano alla gara e un vantaggio economico anche per la stazione appaltante preso atto che tante aziende che producono climatizzatori sono sprovviste di questo accessorio e, magari proprio per questo, non hanno partecipato.





SI INTERROGA LA GIUNTA PROVINCIALE


- Come si può considerare legittima l’assegnazione di una fornitura che, a nostro avviso, non corrisponderebbe a tutte le voci previste dal capitolato e nello specifico al comma 16 dell’art.2.5?

- Se invece si ritiene che le apparecchiature acquistate corrispondano a quanto richiesto, benché a nostro avviso non corrispondenti, come si giustificherebbe la presenza di un ricambio dell’aria autonomo dal climatizzatore, comandato con altri congegni e di marca diversa dal climatizzatore stesso?

 


RICHIEDESI GENTILE RISPOSTA SCRITTA


Bolzano, 29 ottobre 2012
                                                               

Donato Seppi


Unitalia


comunicati stampa

www.vincenzi-casella.it