Interrogazione

 



Risulterebbe stata fondata nel 2011 con inizio attività il 26.06.2011, una cooperativa denominata Cooperativa 19 che avrebbe ottenuto incarichi dall’assessorato alla Cultura italiana. In questo caso risulterebbe interessante interpretare le ragioni di tale affidamento di incarichi ad una nuova cooperativa preso atto che nel settore in cui agisce esistono da anni associazioni capaci ed intraprendenti che hanno dimostrato “sul campo” le loro indiscusse qualità.

 


SI INTERROGA LA GIUNTA PROVINCIALE



- Chi sono i soci fondatori della Cooperativa 19 ?

- Dove trovasi la sede di detta cooperativa?

- Quale il suo recapito, numero di telefono, indirizzo e-mail e sito internet?

- Quanti contributi avrebbe ottenuto dall’assessorato alla Cultura, per il 2012 la cooperativa 19 e sulla base di quali programmi, progetti e attività?

- Quanti contributi avrebbe richiesto? Richiedesi copia della domanda di finanziamento della cooperativa 19 per il 2012

- Avrebbero gli stessi soci ottenuto in passato incarichi diretti o indiretti dall’assessorato alla cultura? Se si, quando, per quali incarichi e a fronte di quale spesa per ogni incarico?

- Preso atto che la Legge Provinciale n.7 del 1958 prevede che “i beneficiari dei contributi devono essere soggetti senza scopo di lucro e che non avvantaggino economicamente i propri soci” come si giustificherebbe l’eventualità che la cooperativa, finanziata da contributi provinciali possa avere affidato un incarico professionale ad un proprio socio?

- Una cooperativa i cui soci sarebbero stati professionisti del settore culturale – ciò sarebbe dimostrato da vari incarichi ottenuti tempo addietro direttamente o indirettamente dall’assessorato – può essere equiparata ad una associazione senza scopo di lucro che costituirebbe qualità determinante per ottenere pubblici contributi?

- Sarebbero stati affidati dalla cooperativa 19, gli incarichi per la realizzazione del libro “Quando pattinavamo in via Roma” e del il libro “Il valore della Cultura”?

- Fu l’assessore Tommasini a richiedere, eventualmente, alla Cooperativa 19 di incaricare chi poi sarebbe stato incaricaricato per la realizzazione dei due libri e altro?

- Quale cifra è stata preventivata o già saldata per ognuno degli incarichi di cui sopra?

- Che rapporti intercorrono fra l’assessore, i dirigenti dell’assessorato e i soci fondatori della cooperativa 19 e Coloro che dalla stessa avrebbero eventualmente ottenuto incarichi?



RICHIEDESI GENTILE RISPOSTA SCRITTA E URGENTE



Bolzano, 25 maggio 2012
                                                               

Il Consigliere Provinciale di UNITALIA



Donato Seppi

Mia interrogazione n.2.571

Alla mia domanda relativa alla assegnazione di incarichi alle cooperative: Si può affermare che con un sistema di questo tipo si siano anche eluse le normative sulle gare d'appalto […] ?

Ricevo la seguente inaccettabile risposta: No, gran parte delle attività culturali sono "intuitu personae" e non necessiterebbero, neppure se svolte in diretta, di gare.

Dubito fortemente che l'Assessorato alla Cultura Italiana possa operare su gran parte della sua attività attraverso incarichi cosiddetti "intuitu personae" (incarichi senza gara) con quella ordinaria e legittima pratica che darebbe ad intendere l'assessore nel rispondere all'interrogazione provinciale (n.2571) presentata dal sottoscritto. Senza ombra di dubbio questo atteggiamento assessorile è altamente deprecabile sotto il profilo politico ammesso che possa essere legittimo, e non lo credo, da un punto di vista giuridico.

Il fatto che l'ambito di azione dell'Assessorato sia quello dell'arte e della cultura non esime l'Assessorato dal rispettare l'art. 97 della Costituzione e le leggi statali e provinciali che ne derivano e che regolamentano la Pubblica Amministrazione secondo i criteri dell'imparzialità, dell'interesse pubblico e della trasparenza.

Deve essere soprattutto chiaro che l’assegnazione diretta degli incarichi esterni deve rappresentare un'eccezione e non la norma e che il criterio della gara per incarichi sopra la soglia dei 20.000 euro (100.000 per le "prestazioni di natura intellettuale") e il criterio della rotazione dei fornitori di servizi al di sotto di tale massimale sono principi fondamentali di riferimento della buona amministrazione e non sono certo da intendersi quali lacci e lacciuoli burocratici da cercare di eludere attraverso degli escamotage che riteniamo essere del tutto fantasiosi.

Deve essere chiaro anche che per "prestazioni di natura intellettuale" la legislazione non intende tutte le prestazioni di servizi erogati dal terziario in ambito culturale, bensì solo una ristrettissima gamma di tipologie di prestazioni ascrivibili a quelle artistiche in senso stretto e a quelle intellettuali di acclarata eccellenza e/o notorietà. Per intendersi, non si applica la norma della gara d'appalto, o i tariffari provinciali di riferimento per i conferenzieri, se si intende avvalersi della presenza ad es. di un nome come quello di Umberto Eco, ma certamente si procede attraverso specifiche gare per conferire incarichi per servizi di natura promozionale, di organizzazione, gestione e marketing.

A supporto di quanto sopra sostenuto c'è una vasta letteratura giuridica ma in particolare segnaliamo la sentenza n. 314 del Tar Friuli Venezia Giulia del 18 febbraio 1998, sentenza che condanna l'Amministrazione per l'incarico diretto senza gara relativo alla gestione della stagione teatrale. Nel caso di specie, detti servizi includevano l'ospitalità e l'ufficio stampa, la direzione di sala, le relazioni con il pubblico, il coordinamento di attività redazionali, il supporto organizzativo, la ricerca di sponsor, la comunicazione e il marketing, le ospitalità teatrali, l'amministrazione e i contratti, le attività collaterali e le relazioni culturali con l'estero.

Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo un affidamento per trattativa privata di simile servizio, in assenza di ragioni di particolare urgenza, comunque non esplicitate con congrua motivazione, perché le prestazioni erano ascrivibili tra i servizi di contabilità, ricerche di mercato, consulenza gestionale, servizi pubblicitari e stampa, considerati negli allegati al d.lgs 157/1995, ai fini della determinazione delle prestazioni soggette al suo campo di applicazione.

Ma evidentemente l'Assessorato non è così sicuro della pratica dell' "intuito personae" come vuole far credere. Per questo motivo dopo che per una decina di anni ha più o meno liberamente conferito incarichi alla solita ristretta cerchia di consulenti ed esperti, dal 2011 per la stessa tipologia di servizi ha ritenuto più opportuno incaricare e finanziare più o meno le stesse persone ma attraverso neocostituite cooperative. Così facendo, tra l'altro, sposta verso queste cooperative risorse destinate allo sviluppo dell'attività culturale delle associazioni (LP n. 7/58). Ovvero, invece che sostenere l'attività degli operatori culturali presenti sul territorio, destina i fondi ad essi preposti per sostenere nuovamente la cosiddetta attività diretta e lo fa eludendo le necessarie gare d'appalto per gestione e servizi.

Naturalmente i progetti delle neocostituite cooperative vengono praticamente tutti approvati in deroga ai criteri vigenti (ad esempio si sfora sempre abbondantemente i massimali dell'80% di contributo e non viene mai considerato che si tratta di soggetti neocostituiti e che quindi non potrebbero ottenere finanziamento alcuno) secondo la formuletta che recita lo "straordinario interesse e carattere innovativo" (usato anche per progetti quali ad es. "Quando patinavamo in via Roma" che di straordinario e innovativo a mio modesto parere ha ben poco oltre che l'affidabilità e la capacità di collaborare con lo stesso Assessorato che dimostrano i soggetti proponenti. Si arriva addirittura a dire (nel verbale della Consulta del 3 aprile 2011) che le iniziative proposte sono state "sviluppate in stretta collaborazione con il dipartimento cultura". Notiamo che sono state sviluppate in così stretta collaborazione che in tutta la comunicazione (dai comunicati ai manifesti) i presunti soggetti proponenti letteralmente scompaiono e gli eventi finanziati vengono pubblicizzati come eventi dell'Assessorato (come effettivamente è nella realtà).

Quindi, secondo questa singolare interpretazione delle leggi, possiamo facilmente arrivare al paradosso che una ditta che si occupa di comunicazione e marketing per lavorare liberamente con l'Assessorato ed eludere l'ostacolo della gara d'appalto basta semplicemente che si costituisca in cooperativa, o meglio che costituisca una finta cooperativa.

Appare dunque estremamente chiaro che questi finanziati non sono progetti di operatori culturali indipendenti ma sono a tutti gli effetti servizi di gestione e marketing ad uso e consumo dell'Assessorato e che in quanto tali sono ascrivibili all'attività diretta dell'Assessorato e che dovrebbero essere assegnati esclusivamente attraverso una normale e regolare gara d'appalto aperta possibilmente non solo alle cooperative, bensì a tutte le tipologie di società operanti nel settore.

In questo quadro generale è estremamente chiaro che il sistema costruito dall'Assessorato appare molto poco trasparente e si presta a pratiche del tutto arbitrarie che penalizzano molti per avvantaggiare pochi secondo logiche che nulla avrebbero a che fare con i criteri dell'imparzialità, dell'interesse pubblico e della trasparenza che dovrebbero stare alla base dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Mia Interrogazione 2572

D: Avrebbero gli stessi soci ottenuto in passato incarichi diretti o indiretti dall'Assessorato alla Cultura? Se sì, quando, per quali incarichi e a fronte di quale spesa per ogni incarico?

R: Sì già molti anni prima del mio mandato, come può evincersi dai curricola allegati […].

Proprio tali prestigiosi curricola* vitae e gli eccellenti risultati dimostrati in progetti passati dai soci della cooperativa 19 sono stati tra le ragioni che hanno portato all'accoglimento della domanda di contributo della medesima rispondendo in tal modo a quanto previsto nel citato art. 8 lett F dei criteri.

*secondo errore: si scrive "curricula"!

Il "prestigioso curriculum" del presidente della Coop 19 dopo esperienze professionali estere quali magazziniere, ecc. arriva a vantare il master post laurea al Mart e qui si ferma! Ovvero si ferma al periodo in cui ha iniziato a lavorare per l'Assessorato. Tanto basta. Altro non c'è da aggiungere evidentemente se non il fatto che se la scelta fosse davvero “dettata” da passate esperienze ci sarebbe da chiedersi, senza nulla togliere alle reali capacità del presidente della Coop. 19, cosa si intende per esperienze!

D…. soggetti senza scopo di lucro

R: “La legge Provinciale n.7/58, come modificata nel 2005, prevede il requisito dell'assenza dello scopo di lucro per le associazioni ma non per le cooperative. […].

Resta invece per tutti preclusa la mera redistribuzione degli utili. […].

Membri di direttivi di associazioni "senza scopo di lucro" come ad esempio il Circolo la Comune o il Cineforum ricevono infatti remunerazioni del loro lavoro ammesse a contributo. […]. “

Per legge NON esistono cooperative a scopo di lucro! Sarebbe il caso che l'Assessore e i suoi funzionari studiassero meglio la materia. È vero invece che se le associazioni nascono per realizzare un'idea indipendentemente dalla remunerazione dei soci (e nel farlo possono avvalersi anche delle collaborazioni remunerate e di personale stipendiato), le cooperative invece nascono al preciso scopo di ben remunerare i propri soci pur facendolo realizzando progetti anche culturali o sociali.

Si tratta quindi di prospettive diametralmente opposte che convergono nel comune operare in questo caso in ambito culturale, ma che non andrebbero affatto confuse.

Si interroga la Giunta Provinciale - Alla luce di quanto sopra non intende la Stessa prendere atto che le rispose “assegnate” dall’assessore Tommasini alle mie interrogazioni 2.751 e 2.752 non siano conformi a dei corretti canoni politici a cui ogni azione della giunta e ogni assessore che la compone dovrebbero sempre e comunque attenersi?

- Alla luce di quanto espresso non ritiene la Giunta provinciale che l’assessore Tommasini dovrebbe ritornare sui Suoi passi e, riprendendo in mano le interrogazioni sopra indicate, fornire delle risposte adeguate e, per lo meno politicamente, sufficientemente credibili e accettabili?

RICHIEDESI RISPOSTA SCRITTA

Bolzano, 29 ottobre 2012

Donato Seppi

UNITALIA


comunicati stampa

www.vincenzi-casella.it